|
NORMATIVA RADIOAMATORIALE
Decreto 1° agosto 2003 Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B,
C, D, E, F, G, H
(art. 134)
Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio
dell'attività radioamatoriale.
La seguente normativa è divisa in:
Capo I - ATTIVITA'
RADIOAMATORIALE a sua volta diviso in ( Sezione
I e Sezione II)
Capo II° - DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
Capo I - ATTIVITA' RADIOAMATORIALE
Sezione I - Scopo ed ambito di applicazione
Art. 1 - Validità autorizzazione generale - Rinnovo
1. L'autorizzazione generale di classe A e di classe B per
l'impianto e lí'esercizio di stazione di radioamatore di cui
all'articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante
presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di
seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della
dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si
consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al
modello sub allegato A1 al presente allegato.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati
indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono
soggette a comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del
conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al
comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente
ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui
ai sub allegati B e C al presente allegato.
Art. 2 - Patente
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti
di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono
contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates
- HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02".
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A
o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali
a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni
costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che
attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente
"HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in
Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la
corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente
di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente
ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia della denuncia presentata allíautorità di pubblica
sicurezza. competente a riceverla;
b) n. 2 fotografie formato tessera.
Art. 3 - Esami
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR
61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B
consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima
del programma di cui al sub allegato D al presente allegato;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la
capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto
previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
b) per la patente di classe B:
b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli
articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica
eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la
trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno
sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la
patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e
trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui
gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la
sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono
chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio
domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una
apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione
agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è
rilasciato l'attestato di cui al sub allegato E, al presente allegato.
Art. 4 - Domande ammissione esami
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della
patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve
essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il
30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai
seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di
validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data
e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e
ottobre di ogni anno.
Art. 5 - Esoneri prove di esami
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214,
sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli
aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno
dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima,
seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto
professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di
uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal
Ministero;
b) laurea in ingegneria nella classe dellíingegneria
dell'informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito
presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che
abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono
ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui
allíarticolo 2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che,
muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla
competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato
esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
Art. 6 - Nominativo
1. Il nominativo, di cui allíarticolo 139 del Codice, è formato
da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera
dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più
di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 é assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli
articoli.143 e 144 del Codice.
Art. 7 - Acquisizione nominativo
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il
nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:
a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e
autorizzazioni;
b) per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per
territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30
giorni dalla ricezione della relativa domanda.
Art. 8 - Tirocinio
1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono
esercitarsi nell'apprendimento del codice Morse nella banda di
frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt,
operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui
titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in
corso di validità il quale è responsabile del corretto uso della
stazione.
Art. 9 - Ascolto
1. I soggetti di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che
intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono
richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub
allegato F al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e
l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della
domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui al
sub allegato G al presente allegato.
2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di
solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: "lettera I
(Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di
appartenenza".
Art. 10 - Autorizzazione generale per stazioni
ripetitrici automatiche non presidiate
1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo
restando il disposto di cui all'articolo 143 del Codice, costituisce
requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della
dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato,
dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di
stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del
proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero,
direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva
l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto
autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di
ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al
comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e
rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di
emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati
all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e
l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel
caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella
scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato,
sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne
il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare
tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai
servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita
l'emissione continua della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere
limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il
segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un
periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo
segnale.
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a
tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10
minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve
essere superiore a 10 W.
10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici
automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione
diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni
ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente
comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula
eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la
necessità di presentare nuova dichiarazione.
torna sopra
Capo I - ATTIVITA' RADIOAMATORIALE
Sezione II - Norme tecniche
Art. 11 - Bande di frequenza
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di
radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di
frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze.
Art. 12 - Norme d'esercizio
1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in
conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con
l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di
persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di
patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del
titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione
dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di
radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le
competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro
opposizione.
4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore
con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi
esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie
dell'attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere
effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o
di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con
l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso
l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni
internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad
intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il
nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche
a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere
contenuto in ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso,
nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi. 8. E'
vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno
titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il
contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente
captati.
Art. 13 - Trasferimento di stazione
1. Nell'ambito del territorio nazionale è consentito l'esercizio
temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria
residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso
da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere
preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del
nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare
richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'articolo 139 del
Codice.
Art. 14 - Controllo sulle stazioni
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono
essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del
Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e
l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del
Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta
dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Art. 15 - Limiti di potenza
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del
servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze
massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media
fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a
radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dellíinviluppo
di modulazione:
a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W
Art. 16 - Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di
radioamatore acquistate, modificate o auto-costruite, devono
rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa
internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di
radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze,
classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere
utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo
12.
Art. 17 - Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti
norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della
salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare
turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
torna sopra
Capo II° - DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 18 - Validità dei documenti per l'esercizio
dell'attività radioamatoriale
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali,
trasformate per effetto dell'articolo 125 del Codice in autorizzazioni
generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 107 del Codice, con validità di dieci anni a decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo
rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo,
presentate entro il 31 dicembre 2001.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va
apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività
radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a
produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del
presente allegato.
Art. 19 - Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2
CEPT TR61-01
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali,
trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'articolo 125
del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B
individuate nell'articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite
anteriormente alla data di entrata in vigore, l'attestazione di
rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT
TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa
domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su
documento separato.
Art. 20 - Autorizzazioni generali speciali
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite
non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio
nazionale, la dichiarazione di cui all'articolo 144 del Codice, va
prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle
articolazioni locali.
torna sopra
|